Ven. Nov 15th, 2024

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Mancava soltanto l’ufficialità e ora è arrivata pure quella: l’Inter ha deciso di presentare ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni in merito al recupero della partita contro il Bologna programmata per lo scorso 6 gennaio e rinviata a causa dei troppi casi di positività al Covid-19 nella formazione rossoblù. Il club nerazzurro aveva già contestato la decisione del Giudice Sportivo di far disputare la partita ma, dopo l’esposto rigettato dalla Corte Federale di Appello, ha deciso di ricorrere all’ultimo grado della giustizia sportiva per ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino.

Questa la nota diffusa dal Coni: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C., Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 06 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima.

in via principale, di riformare la decisione impugnata, per l’effetto decidendo la controversia e applicando alla Società Bologna F.C. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Bologna – Inter del 6 gennaio 2022, non imputabile a causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF;
in via subordinata, di rinviare all’organo di giustizia federale competente, enunciando il principio di diritto, ex art. 12-bis, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I. e 62 del Codice di Giustizia del C.O.N.I”.



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