Dom. Nov 24th, 2024

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La FIGC ha comunicato la chiusura della fase istruttoria dell’inchiesta sportiva sulle plusvalenze ‘gonfiate’: 11 club andranno a processo, 5 sono di Serie A. Il riferimento al comma 2 dell’articolo 31 fa tremare alcune delle società accusate.

L’inchiesta sportiva sulle plusvalenze ‘gonfiate’ che avrebbero dato ossigeno ai bilanci di alcune società di calcio ha viaggiato in questi mesi di pari passo a quella penale portata avanti dalla Procura di Torino, che vede indagati i vertici della Juventus, un fascicolo poi allargatosi con la contestazione degli stipendi differiti e non contabilizzati dal club bianconero. Tutto è nato da una sessantina di operazioni di mercato messe sotto la lente d’ingrandimento dalla Covisoc lo scorso ottobre. Sul lato sportivo, la fase istruttoria si è conclusa e la FIGC ha comunicato il deferimento di 11 club, alcuni dei quali – come esplicitato dalla stessa nota della Federcalcio – rischiano sanzioni pesantissime: dalla penalizzazione alla retrocessione.

Il Procuratore Federale – recita la nota ufficiale – espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare ed esaminati gli atti del procedimento, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare le Società FC Juventus, UC Sampdoria, SSC Napoli, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, AC Chievo Verona, Novara Calcio, Delfino Pescara 1936 a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contabilizzato nelle Relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili in misura tale da incidere significativamente, per alcune delle predette Società, sui requisiti federali per il rilascio della Licenza Nazionale, violando in tal modo anche l’art. 31 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva“.

Le stesse Società – continua la nota – sono state deferite a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da propri soggetti apicali dotati di potere di rappresentanza e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da soggetti apicali non dotati di poteri di rappresentanza. Con le predette società sono state deferite anche 61 persone fisiche che a vario titolo hanno ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione o di dirigente dotato dei poteri di rappresentanza“.

Il trasferimento di Rovella dalla Juve al Genoa è uno di quelli sotto indagine

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I suddetti club dunque avrebbero artatamente ipervalutato ai fini di bilancio alcuni trasferimenti – Rovella, Osimhen, Audero tra gli altri  – ed ora rischiano di essere sanzionati più o meno pesantemente al termine del processo sportivo. In particolare è preoccupante il passaggio del comunicato della FIGC in cui si cita esplicitamente il comma 2 dell’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, che recita: “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)“.

Le sanzioni in questione, risalendo ai commi citati dell’articolo 8, sono le seguenti: “g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale“.

La nota della FIGC non indica quali delle 11 società deferite al Tribunale Nazionale federale siano accusate di aver gonfiato plusvalenze senza le quali i loro bilanci non avrebbero avuto i requisiti per farle iscrivere ai rispettivi campionati, né quindi quali di loro rischino pene che possono andare dalla penalizzazione alla retrocessione. Quanto agli altri club, quelli cui viene contestato soltanto il comma 1 dell’articolo 31, sono accusati di illecito amministrativo che prevede che “la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida“. Una sanzione ben più leggera di quelle previste dal comma 2.



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