Dom. Nov 17th, 2024

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La 5a Commissione del Senato ha concluso l’esame del disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) sul
quale il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la
questione di fiducia che è all’ordine del giorno dell’Assemblea
oggi. Domani sono previste la replica dei relatori e del Governo,
le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello.

Superbonus 110% e bonus edilizi: gli effetti della conversione
del Sostegni-ter

Tra gli argomenti più discussi non potevano mancare le modifiche
al meccanismo di cessione del credito che erano state previste
prima dal D.L. n. 4/2022, poi modificate dal D.L. n. 13/2022 e che
ora entreranno all’interno del disegno di legge di conversione del
Sostegni-ter.

Ed è stato nuovamente in Governo ad incidere con la
presentazione dell’emendamento 15.0.1000 che è stato approvato
dalla Commissione e definisce le ultime modifiche che
riguardano:

  • il meccanismo di cessione del credito;
  • le sanzioni penali ai tecnici;
  • l’assicurazione professionale per gli asseveratori;
  • gli obblighi sul CCNL per le imprese che operano per interventi
    che accedono ai bonus edilizi.

Il meccanismo di cessione del credito

Con le ultime modifiche ecco come cambiano le opzioni
alternative alla detrazione fiscale. In particolare, il
beneficiario della detrazione potrà scegliere di optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
    questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
    importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad
    altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
    intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
    fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se
    effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
    all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
    materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
    settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario
    iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
    delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
    assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
    legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione
    dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni
    cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
    alla prima;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
    altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
    intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
    fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se
    effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
    all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
    materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
    settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario
    iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
    delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
    assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
    legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione
    dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni
    cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
    alla prima.’

Sempre riguardo la cessione del credito, viene previsto
l’inserimento all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
del seguente comma 1-ter:

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni
parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione
all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice
identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle
eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione
o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a
partire dal 1º maggio 2022.

Sanzioni e assicurazione professionale

All’articolo 119 del Decreto Rilancio viene aggiunto il seguente
comma 13-bis:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al
comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone
informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui
requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva
realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità
delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con
la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al
fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena
è aumentata.

Mentre al comma 14 le parole: “con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”
sono
sostituite dalle seguenti: “per ogni intervento comportante
attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi
dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni
“.

Detrazioni fiscali e CCNL imprese

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di
salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei
luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di
contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:

43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000
euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli
previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di
affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti
da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del
settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle
associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo
applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve
essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a)
e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di
conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto
collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei
lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica
dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di
affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse
edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle
previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comunicazione opzione alternativa all’Agenzia delle
Entrate

Come riferito sulla sua pagina Facebook dal deputato del M5S
Riccardo Fraccaro, è stato approvato un emendamento che proroga dal
7 al 29 aprile 2022 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle
Entrate la comunicazione relativa alla scelta di optare per lo
sconto in fattura o la cessione del credito.

Niente proroga per le unifamiliari

Non è stato, invece, approvato l’emendamento che voleva lo
slittamento dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per
arrivare al 30% dell’intervento complessivo per arrivare a portare
in detrazione le spese relative al superbonus entro il 31 dicembre
2022.

Tema, quest’ultimo, su cui il deputato Fraccaro scrive “Su
questo punto continuerò a battermi: i mesi di blocco forzato non
devono rappresentare più un ostacolo insormontabile per la
riqualificazione energetica e per l’installazione di impianti
solari fotovoltaici, attività che devono avere priorità massima per
il nostro Paese. Per questo il Governo deve garantire fluidità,
tempo e certezza ai cittadini che vogliono usufruire del Superbonus
e degli altri bonus edilizi utili a sostenere l’efficientamento
energetico e a ottenere un consistente e immediato risparmio in
bolletta
“.

Sull’argomento è intervenuto anche il senatore Agostino Santillo
che afferma “Riteniamo assolutamente sbagliata l’indifferenza
del Mef che non ha consentito la proroga dello stato avanzamento
lavori del 30%, fissato per le case unifamiliari al 30 giugno 2022
per avere diritto a terminare i lavori al 31 dicembre 2022. Anche
la circolazione dei crediti meritava un ulteriore allargamento,
specie nelle ipotesi in cui le banche possano dare l’opportunità di
cessione del credito ai propri clienti per l’uso della propria
capacità fiscale”
.



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